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12/02/2012 - Posticipo Marcatura CE EN 1090


Strutture saldate in acciaio o in alluminio secondo EN 1090

L’obbligo di Marcatura CE secondo la norma armonizzata EN 1090-1 (Direttiva prodotti da costruzione 89/106/CEE) è stata posticipata dal 01.07.2012 al 01.07.2014.
Da una prima lettura norma appare chiaro che la marcatura è applicabile sia a strutture prododotte in serie o in kit che a strutture fuori serie, inoltre contempla anche i prodotti in acciaio utilizzati in strutture miste acciaio-calcestruzzo. Alla luce della prossima entrata in vigore dell'obbligo della marcatura, si pone la problematica se procedere alla marcatura CE secondo la norma 1090 constestualmente all'iscrizione al Servizio Tecnico Centrale secondo quanto disposto dal D.M. 14 Gennaio 2008, Norme Tecniche per le costruzioni.
Vale la pena di riprendere il capitolo 11 del citato Decreto 14.01.08 ed in particolare quanto enunciato al paragrafo 11.1, che recita (testuale):

[omissis...]
In particolare, per quanto attiene l’identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:
A) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE “Prodotti da costruzione” (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;
B) materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, per i quali sia invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle presenti norme. E’ fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la Marcatura CE;
C) materiali e prodotti per uso strutturale innovativi o comunque non citati nel presente capitolo e non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all’Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

[omissis...]

Da quanto sopra possiamo riassumere che fino alla fine di tale periodo transitorio (30.06.2014) vi è la possibilità di Marcare CE volontariamente secondo la EN 1090-1, oppure si dovrà possedere l’attestato di qualificazione come centro di trasformazione.

Si ricorda infine che il 01.07.2013 entrerà in vigore il Regolamento prodotti da costruzione (CPR) che abroga la direttiva del Consiglio 89/106/CEE.

 

Roberto
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