La marcatura si applica a tre tipologie di produzione del calcestruzzo: - Calcestruzzo confezionato in impianti industrializzati fissi; - Calcestruzzo confezionato nell’ambito di impianti e stabilimenti industrializzati di prefabbricazione (fissi); - Calcestruzzo confezionato in impianti industrializzati installati nei cantieri (temporanei). Non deve invece essere assoggettato a controllo del processo di produzione in fabbrica da parte di organismi terzi indipendenti il calcestruzzo prodotto senza processo industrializzato, ovvero quello prodotto direttamente in cantiere, in genere in quantità limitate, mediante processi di produzione temporanei e non industrializzati. Tale tipologia di calcestruzzo deve essere prodotta sotto la diretta vigilanza del direttore dei lavori il quale deve accertare la qualificazione iniziale delle miscele o meglio la resistenza caratteristica per ciascuna miscela omogenea di conglomerato. La norma di riferimento è la UNI EN 206-1:2006 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità.
I certificati di FPC (Factory Production Control - Controllo di Produzione di Fabbrica) validi ai fini del Decreto Ministeriale 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (Capitolo 11 par. 1 e 2) sono quelli rilasciati da Organismi Terzi Notificati al Ministero.
Vedi le Linee Guida del Ministero
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