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04/09/2008 - Marcatura CE aggregati per edilizia


Dal 4/5/2007 è entrato in vigore il DM 11/4/2007.

Il DM 11/4/2007 stabilisce i metodi di attestazione della conformità e le caratteristiche tecniche degli aggregati per l'edilizia, nonché i termini di impiego per gli isolanti termici privi di marcatura CE o con marcatura non conforme a quanto previsto dal decreto stesso.
E' importante rilevare che per la norma armonizzata europea EN 12620:2002 (AGGREGATI per CALCESTRUZZO) il termine originario spirava il giorno 1/6/2004, in tal senso, stante l'inadempienza del nostro paese il termine è stato rinnovato con il recepimento del suddetto decreto ministeriale alla data del 4/5/2007.
Il decreto è applicabile agli aggregati le cui norme tecniche di riferimento sono elencate nell'Allegato 1 del decreto, relative ad:
I prodotti individuati dal decreto, e le relative norme, sono:
1. “Aggregati leggeri - Parte 1: Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione” recepita come UNI EN 13055-1: 2003
2. “Aggregati per malta” recepita come UNI EN 13139: 2003
3. “Aggregati per opere di protezione (armourstone) - Parte 1: Specifiche” recepita come UNI EN 13383-1: 2003
4. “Aggregati per calcestruzzo” recepita come UNI EN 12620: 2003
5. “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade” recepita come UNI EN 13242: 2004
6. “Aggregati per massicciate per ferrovie” recepita come UNI EN 13450: 2003

L'attestazione della conformità avviene secondo i sistemi definiti
nell'Allegato 2 al Decreto, con delle differenziazioni effettuate sulla base dell'uso previsto, per usi strutturali e non strutturali.
L'Allegato 3 del Dm contiene le tabelle in cui trovano elencazione le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti individuate in sede. Risulta quindi che per alcune caratteristiche vi è l'obbligo da parte del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea, di dichiararle, mentre per altre, quelle indicate con SI/NPD, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione 'prestazione non dichiarata'. Il produttore è comunque obbligato a riportare l'elenco di tutte le caratteristiche di cui all'Allegato 3.

 

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