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11/03/2009 - Rendimento energetico edifici


Approvato il regolamento che definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Il provvedimento attua le lettere a) e b) dell’articolo 4 comma 1 del Dlgs 192/2005.

l Dpr approvato è uno dei tre decreti che il Governo è tenuto ad emanare per l'attuazione dei Dlgs 192/2005 e 311/2006 che recepiscono in Italia la Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Per quanto dal 2005 siano state varate diverse normative a proposito di rendimenti energetici in edilizia, mancano ad oggi le linee guida ufficiali per poter redigere l'ormai famoso certificato energetico.
Gli unici riferimenti di natura tecnica ad oggi disponibili, sono le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300:

UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Secondo l'iter procedurale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in argomento, uno o più decreti del Presidente della Repubblica dovranno definire:
* i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato "B" e della destinazione d'uso degli edifici.
* i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato "B" e della destinazione d'uso degli edifici.

Diverse regioni e province hanno intanto provveduto a legiferare in materia. Nel panorama legislativo italiano, era già emersa un'iniziativa di Confedilizia per evitare il rischio che ci possa essere una confusione tra le Linee Guida adottate a livello nazionale e quelle emesse a livello locale (regionale e/o provinciale).


Fonte: Edilportale

 

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