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11/04/2009 - Sicurezza impianto elettrico di cantiere


Il Comitato Paritetico Edile della Provincia di Bolzano ha aggiornato le linee guida per l’installazione e verifica dell’impianto elettrico di cantiere al fine di recepire le prescrizioni più recenti e del D.Lgs. 81/2008.
Il documento, premette il Comitato Paritetico Edile, “non sostituisce in alcun caso le vigenti norme di Legge (DPGP n. 7/1999, DPR 22.10.2001, n. 462, D.M. 22.01.2008, n. 37, D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, ecc.) ed alle norme CEI della buona tecnica”.
La linea guida intende invece offrire un supporto per l’installazione dell’impianto elettrico, per la documentazione a corredo e quella inerente le verifiche di Legge.
Questo documento pur avendo molti riferimenti legislativi specifici della Provincia Autonoma di Bolzano, contiene diverse indicazioni utili per la verifica di un impianto elettrico installato in un cantiere, trattando i seguenti argomenti:

• caratteristiche realizzative dell’impianto elettrico;
• norme di riferimento per effettuare la verifica (iniziale o periodica) dell’impianto elettrico;
• messa in servizio oppure verifica iniziale dell’impianto elettrico;
• verifica successiva (di sicurezza) dell’impianto elettrico.

Al fine di poter dimostrare di aver installato l’impianto secondo le vigenti norme di buona tecnica e di averne eseguito correttamente la verifica iniziale in occasione della messa in servizio, l’installatore rilascia la dichiarazione di conformità alla regola dell’arte, redatta ssecondo prescrizioni contenute nel D.M. 37/08, tale dichiarazione è da conservare sul posto di lavoro”.
Alla dichiarazione di conformità, l’installatore deve allegare i seguenti elaborati:

• schema elettrico unifilare;
• la relazione con le tipologie dei materiali utilizzati;
• la copia del certificato di riconoscimento dei relativi requisiti tecnico-professionali;
• la documentazione che attesti l’effettuazione delle verifiche strumentali degli interruttori automatici e differenziali, della dispersione dell’impianto di messa a terra e dell’eventuale impianto di protezione contro le scariche atmosferiche”.

Quanto precede, vale fermo restando quanto disposto dall’articolo 10, comma 2 del D.M. 37/2008 ossia, “Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità”.


Fonte: PuntoSicuro

 

Roberto
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