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11/07/2009 - LINEE GUIDA CERTIFICAZIONE ENERGETICA


Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Decreto Ministeriale 26 giugno 2009 pubblicato in GU n. 158 del 10-7-2009.
Il decreto entra in vigore a far data dal 25 luglio 2009.
Il Decreto discende dall’articolo 6, comma 9, del D.Lgs 192/2005, in applicazione della direttiva 2002/91/CE e segue il DPR 59/2009, che fissa i requisiti minimi per la costruzione dei nuovi edifici e la ristrutturazione di quelli esistenti.
E' ancora atteso il regolamento che determinerà il profilo ed i requisiti del Certificatore Energetico, nel frattempo trovano applicazione le disposizioni emanate da regioni e province.
A partire dal 1 LUGLIO 2009 è obbligatoria la redazione dell’ATTESTATO di CERTIFICAZIONE ENERGETICA per le singole unità immobiliari, anche sotto i 1000 mq, oggetto di trasferimenti a titolo oneroso (sia esistenti che di nuova costruzione), secondo i disposti dell'art. 6 comma 1-bis del D.Lgs 192/2005.
Fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali, nelle Regioni sprovviste di una propria legge in materia, l’attestato di certificazione energetica era sostituito dall’ATTESTATO di QUALIFICAZIONE ENERGETICA, redatto dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori; dal 25 LUGLIO 2009, anche in queste Regioni è necessario l'attestato di certificazione energetica.
Per quanto sopra, le Linee guida si applicano a Regioni e Province autonome ancora sprovviste di propri strumenti di certificazione, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli strumenti regionali. Nelle regioni per le quali erano già disponibili specifiche normative in materia (es. Regione Lombardia, Provincia di Bolzano) dovranno adeguarsi alla normativa statale.
Tra gli aspetti introdotti previsti si segnala:
- la classificazione avverrà secondo 8 classi (da A+ a G);
- targa energetica dell'involucro edilizio e per edifici con estensione superiore ai 200 mq le performances dell'involucro devono prevedere anche l'incidenza della climatizzazione estiva;
- per edifici esistenti con superfici superiori ai 1000 mq è consentita la produzione di un autodichiarazione del proprietario, sostitutiva del certificato energetico, dove si dichiara che l'edificio rientra nella classe energetica G;
- insieme agli istogrammi orizzontali colorati per classi energetiche, già in uso, è prevista l'aggiunta di una rappresentazione grafica della performances energetica che indica con una lancetta il livello di efficienza attuale e il livello di prestazione raggiungibile:
- per la diagnosi energetica degli edifici esistenti è confermata l'adozione del sw di calcolo dell'ENEA in alternativa alla norma UNI/TS 11300.



 

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