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20/08/2009 - Scheda di trasporto DM 30.06.2009


Con il DM 30 giugno 2009, a far data dal 19 luglio 2009 è obbligatoria la "SCHEDA di TRASPORTO” di cui all’articolo 7-bis, del D.Lgs 286/05, recante “Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto, e smi.
Il D.Lgs 214/08 ha modificato il D.Lgs 21 novembre 2005, n. 286, arricchendolo appunto con il suddetto articolo 7-bis, il quale (con l’obiettivo di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di trasporto di merci per conto terzi) ha introdotto la “scheda di trasporto”, un documento teoricamente capace di assicurare la tracciabilità di tutti i soggetti coinvolti nelle filiera del trasporto merci conto terzi, essendo esclusi dall’applicazione della norma i trasporti in conto proprio.
Il Dm 30 giugno 2009 ha dato attuazione a tali disposizioni, stabilendo il contenuto preciso della scheda da adottare da parte di tutti coloro i quali svolgono attività di trasporto in conto terzi e disciplinando anche alcuni casi particolari.

Seguono alcune indicazioni utili all'impiego ed alla compilazione, rimandando anche al modello di scheda tipo allegato 1 al Decreto Ministeriale, nonché ai contenuti della Circolare esplicativa.

SOGGETTI OBBLIGATI
- Compilazione a cura del committente
- Conservazione a cura del vettore a bordo del mezzo per tutta la durata del trasporto

SOGGETTI COINVOLTI
- vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
- committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale e' stipulato il contratto di trasporto con il vettore;
- caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto;
- proprietario della merce: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

CONTENUTO MINIMO OBBLIGATORIO
- Dati anagrafici e fiscali del:
vettore ( compreso il Numero di Iscrizione Albo Autotrasportatori )
committente
caricatore
proprietario della merce
- Dati merce trasportata
tipologia
quantita' / peso
luogo di carico merce
luogo di scarico merce
luogo e data di compilazione
- Dati del compilatore (chi sottoscrive in nome e per conto committente)
- eventuali dichiarazioni , osservazioni varie , istruzioni
- firma

DOCUMENTI EQUIPOLLENTI
(Purche' integrati, dove necessita, di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto e dalla dicitura: "DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30-6-2009 n.554 Pubblicato in G.U. N° 153 del 4-7-2009 " )

- D.D.T. ( DPR 14/08/1996 n. 472 )
- Copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del D.Lvo n. 286/05
- Lettera di vettura internazionale CMR
- Documenti doganali
- Documento di cabotaggio (D.M. 3/04/2009)
- Documento di accompagnamento di prodotti assoggettati ad accisa (D.Lvo 504/95)
- Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto.

ESONERO
- Trasporti di collettame eseguiti mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, se accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato.
- I veicoli che effettuano trasporti in conto proprio;
- I veicoli indicati all'art. 30 Legge 6 /6/ 1974 n. 298 ( forze armate, trasporto salme, mezzi d'opera, ecc....)

MODALITA'
Compilazione di una scheda per ogni veicolo;
In caso di piu' luoghi di scarico:
- una unica scheda recante l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico;
- piu' schede di trasporto quanti sono i luoghi di scarico;

SANZIONI
Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo , che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equipollente. In caso di mancata esibizione dei documenti entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lvo 286/2005 (pagamento di € 600 fino a € 1800).

 

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