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08/12/2009 - Circolare 33/2009 sospensione imprese.


La Circolare nr. 33/2009 del Ministero del Welfare è "l'unico documento" cui riferirsi per la corretta applicazione del potere di sospensione, e devono ritenersi superate le indicazioni di precedenti circolari già fornite dal Ministero.
Cambiano le regole per la sospensione delle imprese che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro o che abbiano lavoratori "in nero".

Di seguito le variazioni degne di menzione:
Cambiamento dei soggetti affidatari del potere di sospensione la competenza non sarà più dei funzionari che applicano la sospensione, ma dell’Ufficio da cui dipendono i funzionari.

La competenza del personale ispettivo è individuata nei seguenti ambitiattività del settore delle costruzioni edili o di genio civile; lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati.
Il personale ispettivo delle AA.SS.LL., inoltre, in virtù di una competenza di carattere generale in materia di salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico.

La nuova disciplina mantiene la natura discrezionale del provvedimento “gli organi di vigilanza possono adottare provvedimenti di sospensione” ma, di norma, la sospensione va adottata ogni qual volta ne siano accertati i presupposti. La discrezionalità risiede nella valutazione di circostanze particolari, cioè “laddove la sospensione dell’attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento”, (la circolare n.33 riporta alcuni esempi, come la sospensione di uno di un lavoro di rimozione di materiali nocivi).

Sui presupposti per l’adozione del provvedimento,confermata la presenza di lavoratori in nero, che “deve essere in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”, dove il lavoratore in nero è “sconosciuto alla P.A.”, cioè non è stato impiegato con la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, e prescinde dalla tipologia di lavoro nell’impresa.

Le “gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro” si riferisce a “violazione della stessa indole”, espressione che indica violazioni della medesima disposizione. Disposizioni diverse sono individuate nell’Allegato I.

La prescrizione consisterà nel sospendere l’attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratoti interessati. Oltre alla “possibilità di ricorso avverso il provvedimento di sospensione”, è previsto, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - per gli aspetti di rispettiva competenza – “l’emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche”.


Fonte: Amblav

 

max
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