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07/03/2010 - Cascading Serramenti UNI EN 14351-1.


Atto sindacato ispettivo del Ministero dello Sviluppo economico 04-02026.

Con riferimento a quanto previsto dall'Atto di sindacato ispettivo del Ministero dello Sviluppo Economico 4-02026; i prodotti (serramenti) sono attualmente disciplinati dalla direttiva 89/106/CE (in acronimo CPD) relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, recepita in Italia dal decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993. Per ottenere la marcatura CE i dispositivi di sicurezza dei serramenti (finestre e porte esterne) devono essere sottoposti a prove di resistenza ed all'azione dell'aria, dell'acqua e del vento (prove iniziali di tipo ITT - Initial type testing), effettuate da personale esperto e da laboratori autorizzati dal Ministero dello sviluppo economico.
La direttiva 89/106/CE fissa i requisiti essenziali di sicurezza affinché il prodotto in essa ricadente possa essere immesso sul mercato. Tali requisiti essenziali di sicurezza sono soddisfatti dal prodotto solo se lo stesso è stato costruito, come da obbligo dettato dalla citata norma comunitaria, conformemente a norme tecniche armonizzate (tra le quali la norma UNI EN 14351-1), oppure, in mancanza di una norma tecnica di riferimento, a seguito di benestare tecnici europei. Gli obblighi derivanti dalla direttiva sopracitata comprendono:
- Prove iniziali di tipo ITT;
- Controllo del processo di produzione;
- Elaborazione del manuale di posa;
- Elaborazione del manuale d'uso e di manutenzione.

I prodotti «serramenti» sono assoggettati, per determinazione comunitaria al cosiddetto periodo di coesistenza, che la Commissione europea ha prorogato dal 10 febbraio 2009 al 31 gennaio 2010.

Le considerazioni conclusive del documento ministeriale prevedono che produttori/assemblatori che si avvalgono del cascading senza eseguire alcuna prova (utilizzando esclusivamente i resoconti delle prove ITT fatte da altri) non possono essere posti in una situazione di pari livello, nei riguardi dei controlli, con gli altri produttori/assemblatori e quindi in tali casi il cascading non è ammissibile. Conseguentemente ogni produttore, che immette sul mercato Italiano serramenti marcati CE, deve comparire nella Lista di un Organismo di Prova e quindi in quella del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'UNCSAAL (l’Unione Confindustriale del comparto italiano dell’involucro edilizio) sulla base delle considerazioni riportate in uno specifico documento (che riporta anche il testo dell'atto ispettivo 04-02026), afferma che coloro che attualmente utilizzano il “cascading” possono
immettere il loro prodotto sul mercato e marcarlo CE a patto, naturalmente, che siano dotati di un Piano di Controllo della Produzione.


 

roberto
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