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02/06/2010 - LAVORI SOTTO TENSIONE CEI 11/27


Articolo 82 del D.Lgs 81/08

Come definito dall'articolo 82 "LAVORI SOTTO TENSIONE" del D.Lgs. 81/2008 (modificato dall'articolo 51 del d.lgs. n. 106 del 2009):

1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
(comma così modificato dall'articolo 51 del d.lgs. n. 106 del 2009)

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche;
b) per sistemi di categoria 0 e I purché l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;
c) per sistemi di II e III categoria purché:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.


In attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale di cui al comma 2° del testo di legge, la normativa TECNICA richiamata dal comma 1 lettera b, va sostanzialmente ricondotta alla norma CEI 11-27, 3° edizione, che fornisce tra l'altro gli elementi essenziali per la formazione degli addetti ai lavori elettrici.
Tale norma prevede che il datore di lavoro attribuisca per iscritto il livello di qualifica ad operare sugli impianti elettrici che può essere:
- persona esperta (PES),
- persona avvertita (PAV) ed idonea ai lavori elettrici sotto tensione.
La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normative e di sicurezza, nonché di capacità organizzative e d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare e mantenere la capacità delle persone esperte (PES), avvertite (PAV) ed idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici.

Successivamente alla partecipazione degli addetti a percorsi formativi gli stessi potranno essere qualificati dal proprio datore di lavoro come “persona avvertita (PAV) ”, “persona esperta (PES) ” e “idonea ai lavori elettrici in tensione” ai sensi delle norme CEI 11-27, CEI EN 50110-1 e CEI EN 50110-2 (CEI 11-48 e CEI 11-49).

Leggi articolo relativo al DM 14.2.2011 per autorizzazioni necessarie ai lavori sotto tensione in alta tensione

 

roberto&max
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