Nuovi obblighi impiantistici
E' stata pubblicata la Legge Regionale Lombardia LR 3/2011 del 21/2/2011 Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2011 di modifica della precedente LR 24/2006. Tra le novità di rilievo si segnalano quelle inerente gli obblighi impiantistici, l'estensione delle sanzioni anche ai proprietari/amministratori/conduttori, nonché agli obblighi del Terzo Responsabile anche in caso di affidamento dell'attività ad altri soggetti. Nel dettaglio:
⁃ Art. 17 punto 1, lettera A), comma C) VALVOLE TERMOSTATICHE E CONTABILIZZAZIONE AUTONOMA - prevede l'obbligo (da formalizzare in via definitiva con apposito provvedimento attutivo) di installazione dei sistemi di termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore per tutti gli impianti di riscaldamento al servizio di più unità immobiliari ancorché già esistenti, a far data dal 1/8/2012 per le caldaie di maggiore potenza e vetustà e dall'inizio di ciascuna stagione termica dei 2 anni successivi alla scadenza del 1/8/2012, per le caldaie di potenza e vetustà progressivamente inferiore. I criteri e le modalità per riconoscere i casi in cui sussista l'impossibilità tecnica di adempiere al suddetto obbligo, saranno definiti dalla GIUNTA REGIONALE.
⁃ Art. 17 comma 1, lettera C) comma 1 SANZIONI ANCHE A CONDUTTORI e/o PROPRIETARI - Le sanzioni di cui agli art. 15 comma 5 del D.Lgs 192/05 e 34 comma 5 della Legge 10/91, si applicano anche al proprietario o al conduttore dell'impianto termico che non dimostri di avere posto in essere tutti gli atti e le attività, di sua competenza, necessari affinché il soggetto responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico possa realizzare gli interventi previsti dalla normativa vigente. In buona sostanza il proprietario (in alternativa l'amministratore condominiale) che non è in grado di dimostrare d'avere posto in essere le azioni necessarie (es. assemblee condominiali straordinarie per delibere di messa a norma dell'impianto - incarichi ad imprese qualificate per lavori di riqualifica) viene sanzionato in luogo del Terzo Responsabile che ha segnalato l'anomalia secondo modalità previste dalla legge. Allo stessa stregua il conduttore (qualora soggetto diverso dal Terzo responsabile) che conduce un impianto non a norma, viene sanzionato.
- Art. 17 comma 1, lettera C), comma 2 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA COMMITTENTE PER LE ATTIVITA DELEGATE A TERZI - il nuovo comma prescrive che l'affidamento ad un terzo delle responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, lettera O) del DPR 412/93, comporta il rispetto dei requisiti previsti dalla Giunta Regionale, incluso l'obbligo di dichiarare per iscritto alla committente le attività che possono essere delegate. Il presente articolo chiarisce meglio quanto previsto dalla Giunta Regionale con il DGR VIII 8355 del 5/11/2008 art. 14 che, interpretando restrittivamente l'art. 11 del DPR 412/93 precludeva la possibilità da parte del Terzo Responsabile di affidare ad altro soggetto, qualsiasi attività di conduzione e/o manutenzione ordinaria, se non per la sola manutenzione straordinaria ed in modo del tutto occasionale.
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