Termini di pagamento per le imprese 2011/7/UE
Il Consiglio dei Ministri del 31 novembre 2012 ha approvato il D.Lgs che recepisce la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra Pubbliche Amministrazioni e imprese, attua la delega conferita al Governo con l’articolo 10 della legge n. 180 del 2011 (Statuto delle imprese), pertanto a partire dal 1/1/2013 le cifre dovute dovranno essere liquidate entro 30 giorni. Sono previste delle eccezioni, secondo le quali il limite potrà essere violato, ma dovrà comunque sempre rimanere al di sotto dei 60 giorni. In particolare per le Pubbliche Amministrazioni che non rispetteranno i termini di pagamento è prevista l'applicazione degli interessi moratori dal 7% all’8% in più rispetto al tasso fissato dalla BCE per le operazioni di rifinanziamento. Per quanto attiene i rapporti tra le imprese è stabilito che il termine di pagamento legale sia di trenta giorni; termini superiori a sessanta giorni possano essere previsti solo in casi particolari e in presenza di obiettive giustificazioni. Le suddette disposizioni non saranno retroattive e pertanto applicabili esclusivamente ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge; permane pertanto la problematica per le somme arretrate che dall'ultima relazione annuale di Bankitalia si attesterebbero ad un valore di circa 64 miliardi di euro.
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