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27/11/2012 - Audit Energetico, Fondo Nazionale ed altre novità


Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

Pubblicata il 14.11.2012 in G.U.C.E. la Direttiva 2012/27/UE del 25.10.2012 sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
La direttiva entrerà in vigore il 4 dicembre 2012, e le sue disposizioni dovranno essere recepite dagli Stati Ue entro il 5 giugno 2014, al fine di raggiungere entro il 2020 l'obiettivo dell'Unione Europea del taglio del 20% del consumo annuo di energia primaria, ma anche a migliorare la competitività dell'industria e a rilanciare la crescita economica con la creazione di posti di lavoro di qualità elevata nei settori connessi.

Di seguito alcune indicazioni rispetto ai contenuti.

Ristrutturazioni degli immobili
L’art. 4 della nuova direttiva impone agli Stati Ue di elaborare, entro il 30 aprile 2014, una strategia a lungo termine volta a mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.
L’art. 5 della direttiva 2012/27/UE – facendo salvo l'art. 7 della direttiva 2010/31/UE – richiede a ciascuno Stato membro di garantire che dal 1° gennaio 2014 il 3% della superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno gli standard minimi di prestazione energetica (stabiliti ex art. 4 della direttiva 2010/31/UE).
Tale misura si dovrà applicare con riguardo agli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2 di proprietà del governo centrale dello Stato membro interessato e da esso occupati i quali, al 1° gennaio di ogni anno, non soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti: questa soglia verrà portata a 250 m2 a partire dal 9 luglio 2015.
Gli Stati membri possono decidere di non applicare tale misura alle seguenti categorie di edifici:
a) edifici ufficialmente protetti in virtù dell'appartenenza a determinate aree ovvero del loro particolare valore architettonico o storico, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;
b) edifici di proprietà delle forze armate o del governo centrale e destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;c) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

GPP ed efficienza energetica
La direttiva, inoltre, obbliga gli Stati membri a introdurre norme che prevedano che il governo centrale acquisti, tramite appalti, “esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, nella misura in cui ciò è coerente con il rapporto costi-efficacia, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica, nonché un livello sufficiente di concorrenza, come indicato nell'allegato III.

Regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica
Gli Stati membri dovranno istituire un “regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica” volto a garantire che i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio - che sono parti designate o obbligate a norma del paragrafo 4 dell’art. 7 della direttiva 2012/27/Ue e che operano sul territorio di ciascuno Stato membro – conseguano un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 31 dicembre 2020.
Alla stregua di ciò, tali imprese energetiche di pubblica utilità, dovranno realizzare – dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 – un obiettivo annuale di risparmio energetico “almeno equivalente” al conseguimento di nuovi risparmi pari all'1,5%, in volume, dell’energia venduta in totale, ai clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio, sulla base delle vendite medie annue di energia realizzate nell'ultimo triennio precedente al 1° gennaio 2013.

Audit energetici e sistemi di gestione dell'energia
Gli Stati Ue dovranno promuovere la disponibilità, per tutti i clienti finali, di audit energetici di elevata qualità, efficaci in rapporto ai costi. A tal fine, scatterà l’obbligo per le grandi imprese di sottostare, ogni 4 anni, ad audit energetici:

a) svolti in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione;
b) eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti conformemente alla legislazione nazionale. svolti in maniera indipendente da esperti accreditati.

Tali audit dovranno iniziare non più tardi di 3 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva 2012/27/UE. Le piccole e medie imprese dovranno essere incoraggiate a sottoporsi agli audit energetici ma ciò costituirà per loro una facoltà e non un obbligo.
Ulteriori norme sono previste in tema di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, nonché in materia di formazione e informazione, mentre una particolare attenzione è da riservare alle disposizioni Infine, si rammentano le norme in materia di finanziamento degli impianti, come si vedrà tra poco.

Fondo Nazionale per l'efficienza energetica
Tutte le misure di cui si è detto dovranno essere supportate dall'istituzione di strumenti finanziari ad hoc, o comunque dalla possibilità di utilizzare quelli esistenti. Ove opportuno, la stessa Commissione (direttamente o per il tramite degli istituti finanziari europei), dovrà prestare la sua assistenza agli Stati membri per mettere a punto i meccanismi di finanziamento e i regimi di supporto tecnico per incrementare l'efficienza energetica in vari settori.
In tale ottica, gli Stati membri possono istituire un “Fondo nazionale per l'efficienza energetica”, destinato a sostenere iniziative nazionali in materia di efficienza energetica (art. 20, direttiva 2012/27/UE).

Fonte: Abruzzo Sviluppo - IPSOA

 

Marco
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