21/02/2019 ::
API Specification Q1 9th Edition to Addendum 2
21/02/2019 ::
Monogramming API 20E and API 20F Bolting
16/02/2019 ::
API SPEC 7-1 (R2015) ADDENDUM 4
12/02/2019 ::
API Monogram Audit Frequency Update
02/01/2019 ::
API 17D Reaffirmed 2018
Visualizza tutte le news »

News di Settore

03/04/2013 - Carta Qualificazione del Conducente CQC


Di seguito si riporta in forma integrale un interessante e completo articolo pubblicato sul sito PuntoSicuro (quotidiano di di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro) relativo alla carta di Qualificazione del Conducente Professionale.
La Carta di qualificazione del conducente, di seguito denominata CQC, è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E' necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, CE, D e DE.
La CQC è rilasciata per ciascuna delle due modalità di trasporto: per guidare i veicoli adibiti al trasporto di cose e per guidare quelli per il trasporto di persone. Il documento rilasciato per una tipologia di trasporto non consente di guidare veicoli dell'altra categoria. Il conducente, tuttavia, può essere abilitato per entrambe.
Nulla di nuovo invece per quanto riguarda la conduzione di taxi e di autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente per i quali continua ad essere richiesto il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (di seguito indicato come CAP) di tipo KB. Per tali veicoli, infatti, la CQC per il trasporto di persone non solo non è necessaria, ma, al contrario, non può sostituire il CAP di tipo KB . Il titolare di CAP tipo KD, fino alla scadenza della patente, può utilizzare anche tale documento per condurre taxi o auto a noleggio. Successivamente sarà convertito in CAP tipo KB.
La CQC ha validità di 5 anni ed è rinnovabile alla scadenza. Diversamente da quanto previsto per il CAP, la validità della CQC non è direttamente collegata alla validità della patente di guida con la conseguenza che i due documenti possono recare diverse scadenze.
L'obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli professionali decorre:
- dal 10 Settembre 2008 per il trasporto di persone;
- dal 10 Settembre 2009 per il trasporto di cose.
Con l'entrata in vigore, a regime, del D.L. nr. 59/2011 il possesso della CQC sarà attestato dall'indicazione sulla patente di guida di un codice UE armonizzato (95).

L'istanza di rilascio della Carta di qualificazione per conducenti professionali può essere presentata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile.

Quando una violazione che prevede perdita di punteggio è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione o il CAP tipo KB, la decurtazione di punti si applica su questi documenti, anziché sulla patente di guida del conducente.

La previsione normativa sopraindicata è entrata in vigore per le violazioni commesse a decorrere dal 5.4.2008.

Indipendentemente dalla data di presentazione e di rilascio le scadenze riportate sulla CQC sono:
• 09/09/2013 PER IL TRASPORTO DI PERSONE
• 09/09/2013 PER IL TRASPORTO DI PERSONE E COSE
• 09/09/2014 PER IL TRASPORTO DI COSE

Dal 9 marzo 2012 potranno (possono, ndr) essere avviati i corsi di formazione periodica per le CQC che abilitano al trasporto di persone. Tra queste le prime in scadenza sono quelle rilasciate:
• a conducenti residenti in Italia, su esibizione documentale di un certificato di abilitazione professionale di tipo KD posseduto alla data del 9 settembre 2008;
• a conducenti residenti in uno Stato appartenente all'Unione Europea o alla Spazio Economico Europeo, in possesso alla data del 9 settembre 2008 di patente di categoria D1, D1+E, D o D+E e dipendenti con qualifica d'autista da impresa avente sede in Italia;
• a conducenti residenti in uno Stato extra-UE, su esibizione di abilitazione rilasciata dallo Stato di residenza - equipollente al certificato di abilitazione professionale di tipo KD italiano - posseduta alla data del 9 settembre 2008 e dipendenti con qualifica d'autista da impresa avente sede in Italia.

I conducenti titolari della CQC devono rinnovarla ogni cinque anni, dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione periodica, solo teorico che consiste nell'aggiornamento professionale che consente ai titolari della CQC di perfezionare le conoscenze essenziali per lo svolgimento delle proprie funzioni, con particolare riguardo alla sicurezza stradale e alla razionalizzazione del consumo di carburante.

Il corso per il rinnovo della CQC può essere effettuato :
•a partire da diciotto mesi antecedenti la scadenza di validità della CQC: in tale caso si possono continuare a guidare professionalmente veicoli per trasporto di persone o cose;
•dopo la scadenza della CQC ma entro due anni: in tale caso dopo la scadenza del documento non si possono guidare professionalmente veicoli per trasporto di persone o cose fino all’avvenuto rinnovo;
• oltre due anni dalla scadenza: in tale caso, occorre anche sostenere l'esame ed è preclusa la guida professionale di veicoli per trasporto di persone o cose dalla data di scadenza della CQC fino alla data di superamento dell'esame.
La CQC viaggiatori può essere rinnovata fino al compimento di 68 anni, sempre che sia stata rinnovata fino a tale età la patente di categoria D .
Al termine del corso di formazione periodica è rilasciato agli allievi un attestato di frequenza.

La CQC rinnovata è emessa dall' UMC Ufficio Motorizzazione Civile competente in base alla sede dell'autoscuola o dell'ente che ha svolto il corso, previapresentazione da parte del titolare della CQC di nuova istanza su modello TT746C.

La validità della nuova CQC decorre :
- dal giorno successivo a quello di scadenza della CQC posseduta se il corso è stato frequentato nei 18 mesi precedenti la scadenza ;
- dalla data di rilascio di attestato di fine corso, se il corso è stato frequentato nei 2 anni successivi alla scadenza della CQC .In questo caso è precluso l'esercizio dell'attività di autotrasporto professionale di cose o persone;
- dalla data di superamento dell’esame, per la CQC scaduta da oltre due anni e rinnovata a seguito di corso di formazione ed esame.
Il possesso della patente di categoria “C” italiana può essere soddisfatto anche dalla titolarità della patente di categoria “D” qualora questa sia stata conseguita antecedentemente all’1 ottobre 2004 (DM 30/09/2003 n° 40T).
Il conducente di età inferiore a 21 anni, titolare di patente di categoria C o CE, per ottenere la CQC, deve essere in possesso anche del CAP di tipo KC.
Per i titolari di CQC per trasporto di persone, che prima del 09/09/2013 dovessero raggiungere i 65 anni di età, la scadenza sarà quella coincidente con il compimento del 65° anno di età.


Fonte: PuntoSicuro

 

Max
Letto: 1285 volte
Segnala questa News ad un amico
Stampa News

 

 

Copyright 2008 Studio Gamba - TREVIGLIO – Via Geromina 10 – 24047 Tel. +39.338.5264889 - P.IVA IT02929570162