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25/06/2013 - Dichiarazione di prestazione DoP


A far data dal 1 luglio 2013 entrerà definitivamente in vigore il Regolamento (UE) N. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE - per ulteriori dettagli e per consultare il Regolamento vedi il nostro precedente articolo

Il CPR fornisce indicazioni per l'applicazione della marcatura CE, introduce procedure semplificate per Piccole e Medie Imprese (imprese con meno di 10 dipendenti e con fatturato inferiore ai 2 Mil. €, nel caso di sistemi di attestazione 3 e 4 possono sostituire la determinazione del prodotto-tipo secondo i metodi previsti dalle normative armonizzate con metodi alternativi, salva la responsabilità del fabbricante di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili mediante una specifica documentazione tecnica).

Il Regolamento introduce la Dichiarazione di Prestazione (DoP) artt 4,5,6,7 e allegato III del CPR, in questo senso i fabbricanti devono adeguare l’etichetta di marcatura CE in accordo ai contenuti dell'art.8 e 9 del CPR. La documentazione tecnica e la DoP va conservata dal Fabbricante per 10 anni dall’immissione del prodotto sul mercato. La dichiarazione di conformità cessa di esistere.
Il fabbricante, rilasciando la DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.

Il fabbricante è tenuto all'emissione della DoP quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o da una Valutazione Tecnica Europea (EAD), rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB)

Il Regolamento prevede, come nella Direttiva 89/106/CE l’implementazione di un Sistema del Controllo della Produzione di Fabbrica (CPF) secondo il Sistema di attestazione previsto:

1/1+/2+/3/4.

Secondo il Regolamento per "Controllo della Produzione di Fabbrica" (CPF), si intende il controllo interno permanente della produzione, effettuato dal fabbricante.

Tutti gli elementi, requisiti e disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati sistematicamente sotto forma di modalità e procedure scritte.

Questa documentazione del Sistema di Controllo della Produzione deve permettere di ottenere le caratteristiche richieste per un prodotto nonché di controllare che il sistema di controllo della produzione funzioni efficacemente.

Le procedure per valutare la conformità del Controllo di Produzione in Fabbrica sono stabilite dalle norme armonizzate di prodotto.

Il Regolamento prevede (articolo 5) delle deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione.
In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ed in mancanza di disposizioni dell'Unione o nazionali che impongano, nel luogo in cui i prodotti da costruzione siano destinati ad essere utilizzati, la dichiarazione delle caratteristiche essenziali, il fabbricante può, all'atto di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata, astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione qualora:

a) il prodotto da costruzione sia fabbricato in un unico esemplare o su specifica del committente in un processo non in serie a seguito di una specifica ordinazione e installato in una singola ed identificata opera di costruzione da parte di un fabbricante che è responsabile della sicurezza dell'incorporazione del prodotto da costruzione nelle opere di costruzione, conformemente alle normative nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili;

b) il prodotto da costruzione sia fabbricato in cantiere per essere incorporato nelle rispettive opere di costruzione conformemente alle norme nazionali applicabili e sotto la responsabilità dei soggetti incaricati della sicurezza dell'esecuzione delle opere di costruzione designati ai sensi delle normative nazionali applicabili; oppure

c) il prodotto da costruzione sia fabbricato con metodi tradizionali o con metodi atti alla conservazione del patrimonio e mediante un procedimento non industriale per l'appropriato restauro di opere di costruzione formalmente protette come parte di un patrimonio tutelato o in ragione del loro particolare valore architettonico o storico, nel rispetto delle normative nazionali applicabili.


 

Max
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