Il giorno 27 Giugno 2013 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale N° 149, il D.P.R. Nr. 75 del 16 Aprile 2013 relativo al “Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c) del D.P.R. 19 Agosto 2005 N° 192, in attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”.
Il DPR trova applicazione nelle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in materia di certificazione energetica in applicazione della direttiva 2002/91/CE, e comunque sino alla data di entrata in vigore degli stessi provvedimenti.
Il Decreto riconosce come abilitati alla certificazione:
- Tecnici abilitati, in possesso di un titolo di studio adeguato (art. 2 comma 3 e 4) ed abilitati alla professione;
- Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
- Organismi pubblici e privati qualificati ad effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA) o altro soggetto equivalente in ambito europeo (sempre che esplichino l’attività con tecnici abilitati);
- Società di servizi energetici che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della direttiva 2006/32/CE (sempre che esplichino l’attività con tecnici abilitati).
Per gli edifici già dotati di Attestato di certificazione energetica (ACE), sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa incaricata degli stessi adeguamenti.
All'interno del DPR sono anche definiti i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.
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